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Art. 1  Denominazione  e scopi sociali

L’UICEMP, costituitasi nel 1968, con sede attualmente in Milano  Via Eugenio Chiesa 1, è un’associazione senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale. E’ membro per l’Italia dell’IPPF (International Planned Parenthood Federation).

L’UICEMP si prefigge come scopo:

    a)la trattazione dei problemi sociali, sanitari, psicologici, legali ed etici relativi ai rapporti interpersonali, di coppia e familiari;

    b)la promozione della pianificazione familiare consapevole e volontaria quale diritto umano, l’educazione sessuale e la lotta contro i pregiudizi relativi alla sessualità;

    c)la promozione di iniziative tendenti allo studio e alla proposta in sedi competenti di eventuali modifiche degli istituti giuridici e delle norme attinenti i punti predetti;

    d)la sensibilizzazione della società civile sui temi legati alla salute sessuale e riproduttiva, in coordinamento con le risoluzioni e le attività adottate dai massimi organismi internazionali;

    e)l’organizzazione di dibattiti, convegni, seminari, corsi di formazione, nonché la produzione di documenti, ricerche, pubblicazioni connesse alle finalità societarie.

 

L’Associazione persegue tali fini ispirandosi ai principi ed agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana.

 

Art. 2  Emblema sociale

L’emblema sociale è rappresentato dal logo allegato.

 

Art. 3 Anno sociale

L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 4  Associati

Possono associarsi tutte le persone senza limiti di età, le Associazioni, gli Enti pubblici e privati, che intendono partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione, riconoscendosi negli scopi sociali di cui all’art. 1.

 

Art. 4.1  Organi dell’UICEMP

Sono organi dell’UICEMP:

    -l’Assemblea degli Associati;

    -il Consiglio Direttivo;

    -il Presidente, il Vice Presidente e l’eventuale Presidente Onorario;

    -il Segretario;

    -il Tesoriere;

    -i Revisori dei Conti.

 

Art. 4.2  Diritti dell’Associato

L’Associato ha il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione, di partecipare alle Assemblee esercitando il proprio diritto di elettorato attivo e passivo, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

 

Art. 4.3  Doveri dell’Associato

L’Associato è tenuto al rigoroso rispetto del presente Statuto, delle delibere assembleari e consigliari, nonché delle norme regolamentari fissate dagli organi sociali preposti alla conduzione delle singole attività. In particolare:

    a)seguire gli indirizzi  statutari inseriti nell’art.1;

    b)il comportamento dell’Associato durante l’attività dovrà essere sempre di reciproco rispetto e di massima correttezza nei confronti di chiunque;

    c)l’Associato ha il dovere di attenersi scrupolosamente ai regolamenti previsti per l’utilizzo delle strutture e dei materiali necessari allo svolgimento delle attività;

    d)gli Associati che svolgono le attività previste dallo Statuto sono tenuti al rispetto dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

 

Gli Associati che rivestono cariche elettive hanno il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilità e le proprie attitudini, alla crescita e alla retta conduzione dell’Associazione adempiendo puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, nei confronti della medesima.

 

Art. 4.4  Casi di recesso ed esclusione dall’Associazione

La perdita della qualifica di Associato può avvenire solo a seguito di apposita deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione di un Associato nei seguenti casi:

    -se non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

    -se, in qualunque modo, danneggia moralmente o materialmente l’Associazione oppure fomenta dissidi o disordini tra gli Associati;

    -se svolge attività in contrasto o concorrente a quella dell’Associazione;

    -se non osserva le disposizioni del presente Statuto o le deliberazioni prese dai competenti Organi Sociali;

    -se, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo verso l’Associazione.

 

L’Associato che, per qualunque motivo, intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo; in caso di accoglimento della domanda, il recesso potrà avvenire, nel rispetto primario degli interessi dell’Associazione, solo secondo i termini e le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 5 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

    -contributi di enti e associazioni ed oblazioni di terzi;

    -elargizioni liberali di soci e terzi in genere;

    -quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;

    -altri contributi eventualmente raccolti.

 

I mezzi finanziari così raccolti vengono esclusivamente impiegati per il perseguimento dei fini sociali secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee programmatiche fissate dall’Assemblea.

Le somme versate a titolo di quota di associazione non sono trasmissibili (salvo che per causa di morte) né rivalutabili.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

 

Art. 6  Nuclei

E’ facoltà del Consiglio Direttivo aprire o chiudere singoli nuclei (vedi art.9) in relazione alle specifiche aree di intervento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo stesso stabilisce il livello di autonomia di ogni singolo nucleo prevedendone le modalità di gestione.

 

Art. 7 Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è il massimo organo deliberante dell’Associazione e in particolare essa ne definisce le linee di sviluppo, delibera sull’operato dei vari organi sociali ed esercita la propria azione affinchè tutte le attività siano coerenti con la linea di politica culturale fissata dall’Assemblea stessa nel rispetto del presente Statuto; essa inoltre determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e ne elegge i membri.

E’ di competenza dell’Assemblea Generale l’approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo e rendiconto economico e finanziario consuntivo, presentati dal Consiglio Direttivo, entrambi da depositare presso la sede sociale 15 giorni prima dell’Assemblea.

Alla Assemblea Generale possono partecipare tutti gli Associati con potere di intervento sui singoli punti dell’ordine del giorno, le associazioni, gli enti pubblici o privati associati che delegano un loro rappresentante con diritto di voto. La delega va presentata immediatamente prima dell’inizio dell’Assemblea.

Il diritto di voto spetta unicamente agli Associati di età non inferiore ai 16 anni in ragione di un voto a testa. Tali Associati possono farsi rappresentare da altro Associato esclusivamente mediante delega scritta. Non si può rappresentare più di 3 Associati.

Le Assemblee Generali degli Associati possono essere ordinarie o straordinarie.

Sono convocate con annuncio scritto agli indirizzi dei singoli Associati ed esposto nella sede dell’Associazione, almeno 15 giorni prima.

L’Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo una volta all’anno, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario oppure ogni qual volta ne facciano richiesta i Revisori dei Conti o ne faccia richiesta almeno 1/5 degli Associati (in questo ultimo caso l’Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta al Consiglio Direttivo).

In prima convocazione l’Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati.

In seconda convocazione l’Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. In ogni caso l’Assemblea Generale delibera validamente a maggioranza degli Associati presenti aventi diritto al voto su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione è indispensabile il voto favorevole di 2/3 degli Associati presenti all’Assemblea Generale ed aventi diritto al voto.

 

Art. 8 Candidati a cariche elettive

Possono candidarsi a cariche elettive gli Associati che, dotati di esperienza in uno degli specifici campi di intervento della Associazione, intendono portare il proprio fattivo contributo al raggiungimento degli scopi sociali.

Coloro che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima dell’Assemblea Generale relativa al rinnovo totale o parziale del Consiglio stesso.

La convocazione di tale Assemblea dovrà avvenire a mezzo di specifico avviso scritto indirizzato ai singoli Associati ed esposto presso la sede dell’Associazione almeno 60 giorni prima della data stabilita.

 

Art. 9  Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri eletti dall’Assemblea Generale tra gli Associati e dura in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

    -il Presidente;

    -il Vice Presidente;

    -il Segretario;

    -il Tesoriere.

 

Sono di competenza del Consiglio Direttivo la verifica del rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo, redatti dal Tesoriere.

 

E’ di competenza del Consiglio Direttivo la nomina di eventuali nuclei, quali commissioni di lavoro, comitati tecnico-scientifici, responsabili di settore. Nomina inoltre due rappresentanti, di cui uno donna, presso l’IPPF e, ove possibile, assume un direttore esecutivo.

E’ inoltre di competenza del Consiglio Direttivo la determinazione di quote sociali e l’emanazione dei regolamenti che disciplinano la vita dell’Associazione.

 

Art. 9.1 Convocazione del Consiglio Direttivo e votazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente) tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a cura della Segreteria a mezzo lettera da spedirsi non meno di 10 giorni prima delle adunanze e nei casi di urgenza a mezzo telefono in modo che i Consiglieri e i Revisori dei Conti  vengano avvisati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio stesso.

 

Art. 10 Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e ne coordina l’attività.

Rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi, stipula contratti, sottoscrive convenzioni e compie ogni atto in nome e per conto del sodalizio, conformemente alle linee stabilite dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea Generale. In caso di impedimento le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

 

Art.10.1- Segretario

Il Segretario coordina le attivita’ ed i progetti dell’Associazione, seguendo le linee indicate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 10.2  Tesoriere

Il Consiglio Direttivo attribuisce al Tesoriere i seguenti poteri di ordinaria amministrazione:

    -compiere ogni operazione bancaria e finanziaria inerenti la gestione ordinaria;

    -firmare la corrispondenza dell’associazione;

    -rappresentare l’associazione nei confronti di qualsiasi autorità amministrativa, politica, fiscale o sindacale, firmando istanze, ricorsi, reclami.

 

 

Art. 11 Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono di nomina assembleare. Sono nominati due Revisori dei Conti con compiti di vigilanza e di controllo di tutta l’attività finanziaria. Essi si riuniscano ogni qual volta lo ritengano opportuno per controllare la situazione di bilancio. Presentano al Consiglio Direttivo ogni proposta che ritengono utile per la corretta gestione dei fondi associativi.

 

Art. 12 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 13  Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3  comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

Art. 14  Norme di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed in particolare al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

 

Milano, 18 Aprile 2001

 

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